Deduzione 50% Adozioni internazionali: Circolare ed Istruzioni

 
 
Risoluzione Ministeriale n.55 dell’8/5/2000
Deducibilità delle spese relative alla procedura di adozione internazionale di minori stranieri.
 
Sintesi:
La risoluzione fornisce chiarimenti in merito alla deducibilita' dal reddito complessivo delle spese sostenute dai genitori adottivi per la procedura di adozione internazionale.                                                      
Testo:
Con la nota del 13 marzo 2000, la Confederazione italiana agricoltori (CIA) ha  chiesto chiarimenti  in merito alla deducibilita' dal reddito complessivo delle  spese sostenute dai genitori adottivi per la procedura di adozione internazionale.                                                      
 
A tale riguardo la Confederazione istante richiama:                    
- la disposizione contenuta nell'art. 10, comma 1, lett. l-bis), del testo unico delle  imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22   dicembre   1986,   n.   917,  in base alla quale dal reddito complessivo si deduce "il  cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per   l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della L. 4 maggio 1983, n. 184";                                                     
- le indicazioni contenute nell'Appendice della dichiarazione dei redditi, modello 730/2000. In  particolare viene fatto riferimento alla voce "Altri oneri deducibili" laddove viene precisato che nel rigo E22 (oneri per i quali e'   prevista la deduzione dal reddito complessivo) va indicato "il 50 per cento  delle  spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente  autorizzato  che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di  adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del Titolo III della Legge 4 maggio 1983, n.184"

 

Relativamente alla deduzione in parola, prevista nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1999 (modello 730/2000 e modello UNICO 2000), l'istante esprime alcune perplessità in ordine alla immediata applicazione
della stessa tenuto conto che:                                                
- viene fatto riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 31 comma 3, lettera   o),   della  legge 4 maggio 1983, n. 184, cosi' come sostituito dall'art. 3  della legge 31 dicembre 1998, n. 476, in base alla quale l'ente autorizzato a   seguire le procedure di adozione, "certifica, nell'ammontare  complessivo agli   effetti   di   quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis),   del   testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto del   Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai   genitori   adottivi   per  l'espletamento della procedura di adozione";                                                                  
- l'ente che certifica le spese e' soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Commissione  per  le adozioni internazionali, costituita, con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali;
- ai   sensi  dell'art. 8 della citata legge n. 476 del 1998, "le domande gia' presentate alla   data   di  entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate successivamente  continuano ad essere esaminate e trattate secondo le disposizioni  di  natura   procedimentale anteriori, sino all' avvenuta costituzione della Commissione    per  le Adozioni internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati".                            
 
Cio' premesso viene chiesto di conoscere:                              
- se, in attesa della  costituzione dell'albo degli enti autorizzati, la  certificazione richiamata   nell'appendice  della dichiarazione dei redditi,  modello 730/2000, potra' essere rilasciata dagli enti (autorizzati o meno) che hanno   curato   la   procedura   di  adozione per conto degli aspiranti adottandi, ovvero   dai   soggetti   che  hanno posto in essere la procedura direttamente, senza avvalersi degli enti;                                   
- se  fra le spese certificabili siano comprese quelle riferite all'assistenza che gli   adottandi  hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli   stessi,   alla   richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, al cambio di  lire  in valuta estera, all'eventuale quota associativa nel  caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore.                      
 
Al riguardo, e' opportuno   evidenziare che la previsione contenuta nell'art. 10,   comma   1, lett. l-bis), del Tuir, dispone la deduzione, nella misura del   50   per   cento, delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento della   procedura   di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della L. 4 maggio 1983, n. 184.           
 
Tale nuovo    onere,    deducibile    dal reddito complessivo, e' stato introdotto a   regime   nel   Tuir    per effetto della disposizione contenuta dell'art. 4   della   legge   31   dicembre 1998, n. 476, recante "Ratifica ed
esecuzione della   Convenzione   per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori stranieri". 
 
Cio' posto,   si rileva che l'art. 3 della stessa legge n. 476 del 1998 ha sostituito il Capo I del Titolo III della legge n. 184 del 1983 prevedendo, fra l'altro,   che ai fini del riconoscimento della deduzione nella misura del
50 per   cento   delle   spese  sostenute per l'espletamento delle pratiche di adozione internazionale,  e' necessario che tali spese siano certificate dagli enti autorizzati   che   abbiano ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.                                                                     
 
Come chiarito   nella voce di appendice richiamata dalla Confederazione istante, nel   rigo E22 del Modello 730/2000 va indicato il 50 per cento delle spese sostenute   dai  genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di   minori  stranieri che siano certificate dall'ente autorizzato ai sensi dell'art.  39 della legge n. 476 del 1998, che ha ricevuto l'incarico di curare la   procedura di adozione. Tale precisazione fa ovviamente riferimento al nuovo disposto normativo contenuto nella legge n. 476 del 1998.            
 
Tuttavia, e'   opportuno   evidenziare   che  l'art. 8 della piu' volte richiamata legge    n.    476    del   1998, ha disposto che fino all'avvenuta costituzione della    Commissione    per    le  adozioni internazionali e alla
pubblicazione dell'albo   degli  enti autorizzati, le domande di adozione gia' presentate nonche'   quelle inoltrate successivamente al 15 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n, 476 del 1998) continueranno ad essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale anteriormente vigenti.
 
Cio' premesso, costituitasi  nel   frattempo la Commissione per le adozioni internazionali a norma del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 492, si ritiene che  fino alla data di pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati, il sostenimento   delle   spese   per   le pratiche di adozione internazionale comporti il   riconoscimento   della  deduzione, nel rispetto del principio di cassa,  nella   prevista  misura del 50 per cento, anche qualora gli aspiranti adottandi si siano avvalsi di enti non autorizzati ovvero quando abbiano posto in essere le procedure di adozione senza l'ausilio di alcun intermediario.    
 
In tali ipotesi, assume  rilevanza, rispettivamente,  la certificazione delle spese   rilasciata   dall'ente  che ha curato la procedura, anche se non formalmente autorizzato, ovvero la documentazione in possesso del contribuente o l'autocertificazione  effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).                                   
 
Si precisa, infine, che fra le spese certificabili o documentabili sono comprese quelle riferite all'assistenza che gli adottandi hanno ricevuto, alla legalizzazione dei  documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai  trasferimenti,  al soggiorno, all'eventuale quota associativa nel caso in  cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione  del minore. Qualora le predette spese sono sostenute in valuta  estera si applica la disciplina di cui all'articolo 9, comma 2, del Tuir.

 

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             Aggiornato il 13-09-2011
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