- Ratifica
ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a
L'Aja
il 29 maggio 1993.
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1999)
Art. 1
- Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio
1993, di seguito denominata "Convenzione".
Art. 2
- Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a
decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità
all'articolo 46 della Convenzione medesima.
Art. 3
- Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Capo I.
— Dell'adozione di minori stranieri.
Art. 29 -
L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai
principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela
dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito
denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni
contenute nella presente legge.
Art. 29-bis -
Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni
prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore
straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di
disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui
hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro
idoneità all'adozione.
Nel caso di
cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo
quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il
tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo
della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il
tribunale per i minorenni di Roma.
Il tribunale
per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare
immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei
requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione,
copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli
enti locali.
I servizi
socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche
avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie
locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
a) informazione
sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli
enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei
confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con
gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione
degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i
predetti enti;
c) acquisizione
di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria
degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale,
sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a
farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità
di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di
uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori
che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione
di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del
tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.
I servizi
trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività
svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al
comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della
dichiarazione di disponibilità.
Art. 30 - Il
tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui
all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione,
anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli
opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi
successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero
l'insussistenza dei requisiti per adottare.
Il decreto di
idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della
procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un
anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene
anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli
aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
Il decreto è
trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della
documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui
all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti
all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
Qualora il
decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia
revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante
sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica
immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed
all'ente autorizzato di cui al comma 3.
Il decreto di
idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono
reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli
articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del
pubblico ministero e degli interessati.
Art. 31 - Gli
aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di
idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di
adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo
39-ter.
Nelle
situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera
a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti
adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare
direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f)
ed h) del comma 3 del presente articolo.
L'ente
autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di
adozione:
a) informa gli
aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete
prospettive di adozione;
b) svolge le
pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese
indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso
intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di
adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione
ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le
proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore
da adottare;
c) raccoglie
dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli
aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia
accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario
riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia
di origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce
tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore
agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di
incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare
e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese
straniero;
e) riceve il
consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed
il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da
parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e
trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo
tutte le altre attività dalla stessa richieste;
l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può
essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato
all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi
ufficio giudiziario;
f) riceve
dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda
con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità
di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto
del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla
Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove
sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di
affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa
immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i
servizi dell'ente locale della decisione di affidamento
dell'autorità straniera e richiede alla Commissione,
trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione
all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori
in Italia;
h) certifica la
data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i
genitori adottivi;
i) riceve
dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione
relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale
per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle
modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché
questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri
adottanti;
m) svolge in
collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di
sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in
Italia su richiesta degli adottanti;
n) certifica la
durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in
cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del
bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero
nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del
medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater;
o) certifica,
nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai
genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione.
Art. 32 - La
Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui
all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato,
dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del
minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in
Italia.
La
dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:
a) quando dalla
documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non
emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione
dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di
origine;
b) qualora nel
Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato
l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione
dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a
meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al
prodursi di tali effetti.
Anche quando
l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la
cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la
stessa può essere convertita in una adozione che produca tale
effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme
alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale
conformità, è ordinata la trascrizione.
Gli uffici
consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di
competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della
procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale
comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo
39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per
adozione a beneficio del minore adottando.
Art. 33 - Fatte
salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello
Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è
consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti
di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero
che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti
entro il quarto grado.
È fatto
divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori
stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a
scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal
presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione
di cui all'articolo 38.
Coloro che
hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene
consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al
suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di
frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione
affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per
assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore
interesse.
Il divieto di
cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici,
calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto
dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro
grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile
l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre
che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore
all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera
segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale
per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di
coloro che lo accompagnano.
Qualora sia
comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello
Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico
ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al
tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in
cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno
provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai
sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti,
ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda
contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai
sensi dell'articolo 34.
Art. 34 - Il
minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla
base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento
a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i
diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
Dal momento
dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una
corretta integrazione familiare e sociale, i servizi
socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su
richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i
genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al
tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento,
segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni
interventi.
Il minore
adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della
trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello
stato civile.
Art. 35 -
L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento
italiano gli effetti di cui all'articolo 27.
Qualora
l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima
dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel
provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione
risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni
internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.
Il tribunale
accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi
fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e
dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del
minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla
Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista
dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la
trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello
stato civile.
Qualora
l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in
Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento
dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non
contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il
diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al
superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del
predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del
minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene
che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è
tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i
minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei
registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che
sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e
adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione.
In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre
esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha
raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di
età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò
non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della
valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
Competente per
la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni
del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la
residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.
Fatto salvo
quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere
ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a) il
provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei
requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
b) non sono
state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di
idoneità;
c) non è
possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di
cui all'articolo 27;
d) l'adozione o
l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le
autorità centrali e un ente autorizzato;
e)
l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è
manifestato contrario al suo interesse.
Art. 36 -
L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che
hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della
Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire
solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente
legge.
L'adozione o
l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non
aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali,
possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia
accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il
consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per
il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio
legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici
fra il minore e la famiglia d'origine;
b) gli
adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto
dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate
con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di
un ente autorizzato;
c) siano state
rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
d) sia stata
concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1,
lettera h).
Il relativo
provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha
emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale
provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che
provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera
e).
L'adozione
pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a
istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della
pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e
di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene
riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del
tribunale per i minorenni, purché conforme ai princípi della
Convenzione.
Art. 37 -
Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo
38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite
il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno
rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.
Il tribunale
per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli
articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni
acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi
genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della
sua famiglia di origine.
Per quanto
concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le
disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.
Art. 37-bis -
Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di
abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione,
di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Art. 38 - Ai
fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione
per le adozioni internazionali.
La Commissione
è composta da:
a) un
presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri
nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore
minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga
specifica esperienza;
b) due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento per gli affari sociali;
c) un
rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un
rappresentante del Ministero dell'interno;
e) due
rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un
rappresentante del Ministero della sanità;
g) tre
rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il presidente
dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una
sola volta.
I componenti
della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con
regolamento adottato dalla Commissione è assicurato
l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione
stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal
fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei
componenti della Commissione per periodi non superiori ad un
anno.
La Commissione
si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 39 - La
Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora
con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli
altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai
fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia
di adozione;
b) propone la
stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione
internazionale;
c) autorizza
l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la
tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica
almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi
di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme
della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla
Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per
l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
d) agisce al
fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati
sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei
Paesi stranieri;
e) conserva
tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di
adozione internazionale;
f) promuove la
cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione
internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove
iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare
nel campo dell'adozione;
h) autorizza
l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero
adottato o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la
conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione,
come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione
stessa;
l) per le
attività di informazione e formazione, collabora anche con enti
diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.
La decisione
dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità
straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta
ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati;
ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può
procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli
incombenti di cui all'articolo 31.
La Commissione
attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti
autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e
coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei
princípi della Convenzione.
La Commissione
presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la
trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato
delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione
della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali
anche con Paesi non aderenti alla stessa.
Art. 39-bis -
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a
sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti
previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul
funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel
territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire
livelli adeguati di intervento;
c) promuovono
la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti
autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra
gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un
servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che
lo richiedano al momento della presentazione della domanda di
adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31,
comma 3.
I servizi per
l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e
disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei
princípi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le
funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione
internazionale.
Art. 39-ter -
Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39,
comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere
diretti e composti da persone con adeguata formazione e
competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee
qualità morali;
b) avvalersi
dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e
psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che
abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e
dopo l'adozione;
c) disporre di
un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in
una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture
personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono
agire;
d) non avere
fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente
trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della
procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere e
non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle
persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le
discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a
partecipare ad attività di promozione dei diritti
dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione
allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non
governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà
dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei
minori;
g) avere sede
legale nel territorio nazionale.
Art. 39-quater
Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i
genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento
preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
a) l'astensione
dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha
superato i sei anni di età;
b) l'assenza
dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e
dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che
il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
c) congedo di
durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato
straniero richiesto per l'adozione".
Art. 4
- Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la
seguente:
"l-bis) il
cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi
per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata
dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della
legge 4 maggio 1983, n. 184".
Art. 5
- All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto
il seguente comma:
"Agli
stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la
Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo
comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per
quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità
centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le
disposizioni della presente legge".
All'articolo 41
della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente
comma:
"Nel caso
di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte
di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno
ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal
presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera
e dall'ente autorizzato".
Art. 6
- Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
inserito il seguente:
"Art.
72-bis - Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti
all'adozione di minori stranieri senza avere previamente
ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1,
lettera c), è punito con la pena della reclusione fino a un
anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.
La pena è
della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a
sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i
responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le
pratiche di cui al comma 1.
Fatti salvi i
casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per
l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di
associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati
nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1
diminuite di un terzo".
Art. 7
- Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e
giustizia e della sanità, è data attuazione alle norme della
presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione
della Commissione per le adozioni internazionali, anche per
quanto concerne il contingente di personale e le relative
qualifiche. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le
procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la
modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell'albo ed ogni
altra modalità operativa relativa agli enti autorizzati di cui
all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184,
introdotto dall'articolo 3 della presente legge.
Il regolamento
di cui al comma 1 disciplina altresì l'invio da parte della
Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale
in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari
all'estero.
La Commissione
è costituita nei tre mesi successivi all'emanazione del
regolamento di cui al comma 1.
Art. 8
- Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti
di adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data
anteriore a quella di entrata in vigore della Convenzione,
conservano piena efficacia.
Le domande già
presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e
quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate
e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale
anteriori, sino alla avvenuta costituzione della Commissione per
le adozioni internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli
enti autorizzati.
Le disposizioni
di attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja
il 29 maggio 1993, contenute nell'articolo 3 della presente
legge, hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore
della Convenzione stessa.
Art. 9
- All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni
di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri.
Le somme di cui
al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con
esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di
lire recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983,
n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, nonché
dall'articolo 4 della presente legge.
3. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma,
addì 31 dicembre 1998
SCALFARO
D’Alema,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro
degli Affari esteri
Turco, Ministro per la
solidarietà sociale