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Tribunale per i minorenni, prorogate le regole sul 'giusto processo'

                                                                                     

Slitta di un anno l'applicazione delle norme sul giusto processo

Ancora fino al 30 giugno 2003 nei procedimenti di adozione e giudizi civili che vedono coinvolti i minorenni continueranno ad essere applicate le vecchie norme che non prevedono né il difensore d'ufficio per i genitori ed il minore né il patrocinio gratuito per i non abbienti. È stato infatti approvato in via definitiva dal Senato, il 30 luglio 2002, il decreto che contiene lo slittamento di un anno della possibilità di applicare le regole del giusto processo con la presenza del difensore anche alle adozioni e ai procedimenti civili davanti al tribunale dei minorenni. Un rinvio dovuto al fatto che la legge sulle adozioni non prevede alcuna previsione sulle modalità di nomina del difensore ed è prevista una soglia di reddito troppo bassa per poter garantire adeguatamente il diritto alla difesa. Mentre la riforma del patrocinio gratuito ha disciplinato la sola difesa d'ufficio nei procedimenti penali e non contiene disposizioni anche per quelli civili davanti al tribunale dei minorenni. (1 agosto 2002)  

Ddl Senato 1600 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d’ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

 

Articolo 1.

1. In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d’ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all’articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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Legge 23 Giugno 2001, n. 240

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, recante disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2001

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, recante disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 Giugno 2001
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

1. In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal titolo II, capo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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             Aggiornato il 13-08-2015