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Rimborso spese adozione internazionale con tetto sino a 6mila euro

Per le adozioni rimborso con «tetto» a 6mila euro

Estratto da 'Il sole 24 ore' del 13 Agosto 2006

Aiuti alle famiglie. Determinante il reddito dei coniugi
 
Reddito ed entità delle spese sostenute. Sono queste le due variabili dalle quali dipendono i rimborsi per le spese delle adozioni internazionali sostenute dalle famiglie nel corso del 2005, 2006 e 2007.
Secondo quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 Aprile scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto, ad accedere al beneficio sono i genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70mila euro. Ed è all’interno di questa fascia che s’inserisce l'entità del rimborso. Per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35mila euro è coperta dallo Stato la metà delle spese che non superino i 6mila euro. Mentre le coppie con un reddito complessivo compreso tra 35 e70mila euro possono usufruire della copertura del 30% per i costi fino a 4mila euro.
Per agevolare questo tipo di adozione, il nostro Paese prevede due tipi di intervento: la parziale deduzione dal reddito complessivo delle spese sostenute e, in secondo luogo, la copertura delle spese rimaste a carico della coppia. L’istanza di rimborso per le spese 2005 potrà essere presentata entro il 30 Novembre e riguarda le sole spese che non sono state dedotte, dagli interessati, nella loro dichiarazione dei redditi (730 o Unico 2006). La domanda deve essere inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni Internazionali, Largo Chigi n.19 - 00187 Roma utilizzando il Modello A allegato al decreto del 27 Aprile 2006. Devono inoltre essere allegati:
- copia dell’autorizzazione a ingresso e residenza permanente in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;
- copia della certificazione rilasciata dall’ente che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese;
- copia completa della dichiarazione dei redditi (Unico o 730) relativa all’anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo
- autocertificazione della corrispondenza dei dati indicati a quelli trasmessi per via telematica;
- eventuale autocertificazione di rientrare in una fattispecie di esonero dalla presentazione della dichiarazione, con l’attestazione dell’importo del reddito conseguito nell’anno antecedente a quello di presentazione della domanda di rimborso (Modello B allegato al Dpcm);
- qualora l’adozione sia stata conclusa senza l’assistenza di un ente autorizzato, autocertificazione corredata dalla documentazione contabile giustificativa, attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso sono state sostenute;
- nel caso in cui l’istante abbia usufruito di un contributo da parte di organi regionali o provinciali, copia del documento attestante l’ammontare del contributo.
 
Il rimborso, essendo a carico del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali costituito presso la Presidenza del Consiglio, potrà subire una riduzione proporzionale sulla base della capienza del fondo.

 

di Maria Rosa Gheldo - Il Sole 24 ore

 Link al DPCM del 27 Aprile 2006

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