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Aiuti alle famiglie.
Determinante il reddito dei coniugi
- Reddito ed entità
delle spese sostenute. Sono queste le due variabili dalle quali
dipendono i rimborsi per le spese delle adozioni internazionali
sostenute dalle famiglie nel corso del 2005, 2006 e 2007.
Secondo quanto previsto dal
decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 Aprile
scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto,
ad accedere al beneficio sono i genitori adottivi, residenti sul
territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70mila euro. Ed
è all’interno di questa fascia che s’inserisce l'entità del
rimborso. Per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo
fino a 35mila euro è coperta dallo Stato la metà delle spese che non
superino i 6mila euro. Mentre le coppie con un reddito complessivo
compreso tra 35 e70mila euro possono usufruire della copertura del
30% per i costi fino a 4mila euro.
Per agevolare questo tipo di adozione, il nostro Paese prevede due
tipi di intervento: la parziale deduzione dal reddito complessivo
delle spese sostenute e, in secondo luogo, la copertura delle spese
rimaste a carico della coppia. L’istanza di rimborso per le spese
2005 potrà essere presentata entro il 30 Novembre e riguarda le
sole spese che non sono state dedotte, dagli interessati, nella loro
dichiarazione dei redditi (730 o Unico 2006). La domanda deve essere
inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per
le adozioni Internazionali, Largo Chigi n.19 - 00187 Roma
utilizzando il Modello A allegato al
decreto del 27 Aprile 2006. Devono inoltre essere allegati:
- - copia
dell’autorizzazione a ingresso e residenza permanente in Italia del
minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;
- - copia della
certificazione rilasciata dall’ente che ha curato la procedura di
adozione, attestante le spese;
- copia completa della dichiarazione dei redditi (Unico o 730)
relativa all’anno antecedente quello di presentazione della domanda
di rimborso da cui si possa evincere l'ammontare del reddito
complessivo
- - autocertificazione
della corrispondenza dei dati indicati a quelli trasmessi per via
telematica;
- eventuale autocertificazione di rientrare in una fattispecie di
esonero dalla presentazione della dichiarazione, con l’attestazione
dell’importo del reddito conseguito nell’anno antecedente a quello
di presentazione della domanda di rimborso (Modello B allegato al
Dpcm);
- qualora l’adozione sia stata conclusa senza l’assistenza di un
ente autorizzato, autocertificazione corredata dalla documentazione
contabile giustificativa, attestante che le spese per le quali si
chiede il rimborso sono state sostenute;
- nel caso in cui l’istante abbia usufruito di un contributo da
parte di organi regionali o provinciali, copia del documento
attestante l’ammontare del contributo.
- Il rimborso, essendo a
carico del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali
costituito presso la Presidenza del Consiglio, potrà subire una
riduzione proporzionale sulla base della capienza del fondo.
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