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   Domande pertinenti a come Adottare
4 Settembre 2002     Testi di legge  Note sulla Cittadinanza italiana
Domanda
Abbiamo affrontato l'iter burocratico dell'adozione ed ora abbiamo deciso di iscriverci ad un Ente autorizzato per l'adozione all'estero, ove ci hanno proposto dei corsi in attesa dell'idoneità.
Vi scriviamo per chiarire un importante aspetto che ci preoccupa molto:
- nei requisiti per la domanda di adozione ed ai fini di ottenere la successiva idoneità, è necessaria la CITTADINANZA ITALIANA per entrambi i coniugi?
Precisiamo che il tribunale della nostra città ha regolarmente accettato la domanda di Adozione anche se la nostra coppia è così formata:
- la Moglie ha cittadinanza Italiana,
- il Marito ha cittadinanza straniera
Il nostro problema è che purtroppo, per questo motivo, ci siamo visti rifiutare l'iscrizione al corso Pre-idoneità tenuto dall'Ente di Adozione Internazionale (associazione) presso il quale ci siamo aggregati.
Pare impossibile trovare risposte nel testo di Legge: la vostra esperienza dice qualche cosa a riguardo? E' possibile che esistano tali discriminazioni?
Risposta:
A seguito della vostra richiesta abbiamo raccolto alcuni pareri di altri Enti di Adozione Internazionale. 
Una autorevole Associazione ci ha spedito questa e-mail che bene spiega l'infondatezza del vostro caso, che conferma quanto segue: 
"....istituzionalmente nei requisiti per la domanda di adozione (sia nazionale che internazionale) e successiva idoneità non è necessaria la cittadinanza italiana per entrambi i coniugi, che addirittura possono essere entrambi cittadini stranieri (sia comunitari che extracomunitari) a patto che risiedano stabilmente in Italia ed abbiano tutte le caratteristiche che la nostra legislazione in vigore richiede. Inoltre a decreto di adozione definitiva, il cittadino o i cittadini stranieri che hanno adottato, a loro pura discrezione, possono far ratificare anche nel loro paese l'adozione fatta in Italia. La motivazione del rifiuto all'iscrizione al corso pre-idoneità fatta da quell'Associazione alla coppia, è completamente falsa e priva di fondamento...."
Siate quindi sereni e tranquilli. Vi suggeriamo piuttosto di considerare meglio la professionalità dell'associazione che, a noi, pare essere dubbia; considerate di conseguenza anche il rischio che l'esito di una eventuale pratica di adozione internazionale condotta con gli stessi sia negativo.... a voi la decisione finale!
   Domande pertinenti ai vostri Diritti
30 Agosto 2002                             Allattamento... Sentenza Tribunale

Domanda:

Sono madre adottiva e vorrei conoscere gli estremi della sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Milano Amedeo Santosuosso riportata nell'articolo pubblicato sul CORRIERE DELLA SERA il 12 Giugno 2002 a proposito dei permessi giornalieri che dovrebbero essere riconosciuti anche alle madri adottive (allattamento).
Tale sentenza è di enorme aiuto per poter eliminare una evidente discriminazione ai danni delle famiglie affidatarie o adottive.

Risposta:

Come è possibile leggere nell'articolo, non esiste ancora una 'ufficializzazione' di tale sentenza in quanto la stessa è stata presentata solo in primo grado di giudizio e questa potrebbe essere attaccata da ricorsi in appello. La sentenza prevede che l'articolo 45 del Testo Unico n.151/2001 deve essere esteso anche ai genitori adottivi o affidatari nell'ambito del primo anno di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria, indipendentemente dall'età del bambino.
 
Abbiamo però la testimonianza di molte coppie italiane che, utilizzando la copia della suddetta sentenza, hanno ottenuto il permesso. Scarica dal nostro sito il testo integrale stampabile della sentenza (11 pagine!) i cui estremi sono: numero 1756 del 4.6.2002, Tribunale di Milano, sezione lavoro e...fallo valere con la tua azienda!

Agg. Aprile 2003: la Corte Costituzionale riconferma

In data 1 Aprile 2003 la sentenza della Corte Costituzionale n.104 ha modificato la legge sulla tutela della maternità e paternità estendendo la fruizione degli ex-permessi di allattamento a tutti i casi di adozione o affidamento "entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia".

 

2 Marzo 2002                                                Calcolo Codice Fiscale On-line

Domanda: Vorrei sapere se durante il periodo di affido preadottivo è possibile usufruire del Servizio Sanitario Nazionale per la mia bambina, adottata in Italia 1 mese fa. Se sì, come posso richiederlo mancando il codice fiscale ?

Risposta: Questo è un importante tema che riguarda i diritti del minore adottato. E' vostro diritto usufruire del SSN come per qualsiasi altro nascituro, ma la mancanza del codice fiscale potrebbe infatti creare difficoltà. Non avere il CF è fatto normale sino ad ottenimento del decreto di adozione definitivo, ma le A.S.L. lo chiedono al momento della richiesta di iscrizione SSN. Il metodo è quello di insistere nel creare un libretto sanitario provvisorio che riporti un codice fiscale provvisorio, quindi non rilasciato dall' ufficio del Registro. Spesso le A.S.L. più informatizzate provvedono autonomamente alla creazione del codice una volta presentato il documento Collocamento Provvisorio Familiare a voi consegnato dal Tribunale dei Minori: consigliamo di usare già il cognome del padre, magari 'mentendo' sulla vera città di nascita del minore per questioni di privacy, importante durante quel periodo. Se avete difficoltà potete fornire voi stessi il codice usando un programma da scaricare (attenzione, file grande, 3.210.031 byte) oppure usando la pratica pagina di calcolo on-line.

Terminato il periodo di affido preadottivo, potrete richiedere all'Ufficio del Registro di pertinenza il rilascio del 'vero' codice fiscale e quindi far sostituire il libretto sanitario provvisorio con quello definitivo.

17 Gennaio 2002                                             Abolite le Spese sanitarie

Domanda: mi hanno riferito che dobbiamo pagare le spese sanitarie per le procedure di adozione? E' vero? non è assurdo che chiedano anche questo ?!

Risposta: Su questo tema si era già aperto in passato un ampio dibattito: l'art.82 della legge sull'adozione e l'affido (L.184/83), che prevede la gratuità di tutti gli atti e documenti relativi appunto ad adozione e affido, non era stata infatti ritenuta da più parti applicabile anche ai ticket sanitari.Ma questa volta una buona notizia! Dal sito NAAA apprendiamo che sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2001 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede che siano interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale "le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie".
Per le coppie di aspiranti genitori adottivi niente ticket sanitari quindi per ottenere il decreto di idoneità, né per presentare i documenti richiesti dall'autorità straniera del Paese d'origine del minore da adottare.

Ottobre 2002 - Invalidata l'esenzione...
Purtroppo il DPCM del 29 novembre 2001 (che prevede il pagamento dei cosiddetti 'Livelli Essenziali di Assistenza') prevede che gli esami di laboratorio ed i certificati medici da presentare al tribunale dei minori in allegato alla domanda di Adozione non godano più dell'esenzione dal ticket, almeno in Lombardia poiché la Regione ha confermato di aderire al nuovo DPCM del 29 Novembre 2001. La Regione Lombardia, da noi interpellata, ha fornito gentilmente una risposta della quale vi alleghiamo copia

10 Dicembre 2003 - Riabilitata l'Esenzione!

Siamo lieti di informarvi che il 28 Novembre 2003 è stata riabilitata l'Esenzione Ticket per tutti gli esami medici necessari per le procedure di Adozione (vedi Gazzetta Ufficiale N. 286 del 10 Dicembre 2003). Il nuovo Decreto invalida il precedente DPCM del 29 novembre 2001 che prevedeva il pagamento dei 'Livelli Essenziali di Assistenza' (L.E.A). 

Consultate i seguenti documenti e link:

Notizia e Decreto del Pres. Consiglio dei Ministri - 28 Nov 2003

 

7 Gennaio 2002                                Decreto legge n°151, 26-03-2001

Domanda: Mi risulta che con la nuova legge 476/98 anche chi adotta  bambini che hanno 6 anni e oltre di età, possono avere diritto ad un congedo dal lavoro di 3 mesi, ma non capisco se retribuito al 100% o all'80%.

Risposta: si, è corretto, la nuova legge ha innalzato l'età del minore adottato (di riferimento per la maternità) da 6 a 12 anni, ma solo per i genitori lavoratori dipendenti (per i lavoratori autonomi, artigiani, esercenti attività commerciale, etc il limite rimane ancora fissato a 6 anni di età). Per i lavoratori dipendenti quindi, la 'astensione obbligatoria' è di 3 mesi per i quali l'INPS copre l'80% computando anche l'anzianità' di servizio, la tredicesima mensilità e/o la gratifica natalizia e le ferie. Attenzione però, la copertura finale è poi regolata dai CCNL di categoria. Questo significa che, per esempio:
  • per il CCNL Metalmeccanici viene riconosciuto il 100% perchè il 20% lo versa l'azienda.
  • per il CCNL Commercio viene di norma riconosciuto il 100% ove il singolo contratto aziendale lo preveda.
  •  
    Nota: il congedo parentale di 3 mesi e' fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore adottato nel nucleo familiare.
    7 Gennaio 2002                                      Circolare INPS n°97, 7-5-2001

    Domanda: non mi è chiaro se è possibile usufruire di un ulteriore periodo di congedo parentale dal lavoro retribuito al 30% per un massimo di 6 mesi  anche per uno dei due coniugi che come nel nostro caso, hanno adottato un minore di età maggiore di 6 anni. Se potete anche indicarmi eventualmente la legge o l'articolo o il numero della circolare INPS dove si parla di congedi.

    Risposta: i congedi facoltativi (o 'astensione facoltativa') possono essere richiesti da entrambe i genitori adottivi per un periodo massimo di 6 mesi, e la copertura INPS del 30% è prevista entro i 12 anni di età del bambino! Bella notizia, no ? Questo avviene solo dal 28-3-2002, grazie alla nuova legge. Vedere Circolare INPS n°97, 7-5-2001.

    7 Gennaio 2002                                    Requisiti per Assegno Maternità

    Domanda: ho letto che anche i genitori adottivi  hanno diritto ad un assegno di maternità concesso dai comuni a decorrere dal 1 gennaio 2001. L'importo dell'assegno sarebbe di 500.000 lire per cinque mensilità...è vero ?

    Risposta: è corretto, il tutto è regolato dalle normative Art. 66 della Legge 448 del 23/12/98 e successive modifiche e integrazioni, Art. 49 della Legge 23/12/1999, n° 488, Art. 10 del D.P.C.M. 21/12/2000, n° 452, D.P.C.M. 25/05/2001, N° 337. Puoi richiedere l'assegno solo se:
  • la fascia di reddito annuo non è superiore 52.120.800 (pari ad Euro     26.918,15) per l'anno 2001, riferito ad un nucleo familiare di tre persone.
  • non si beneficia di trattamento previdenziale o economico di maternità
  • La domanda deve essere presentata al COMUNE di RESIDENZA entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia. La domanda deve essere presentata dal richiedente unitamente ad un documento d'identità valido e può essere consegnata anche da persona diversa dal richiedente; anche in questo caso dovrà essere esibito un documento d'identità valido del richiedente. L'assegno ha un importo massimo di €uro 258,23 (pari a L. 500.000) mensili per cinque mensilità (questo almeno era la quota stabilita per l'anno 2001).
    Il pagamento sarà effettuato dall'INPS con assegno inviato al domicilio del richiedente o tramite accredito in conto corrente bancario.
      

       Domande pertinenti alle Adozioni Internazionali

    17 Gennaio 2002               Blocco Adozioni Vietnam?   Petizione USA 
    Domanda: Qualche coppia in partenza per il Vietnam si e' vista bloccare il viaggio a una settimana di partenza .
    La notizia mi preoccupa, perché sono in attesa di abbinamento da qualche mese e credo che sarà difficile dover accettare un nuovo rallentamento.
    Qualcuno mi sa dare qualche informazioni in più?

    Risposta: Sembra che il "blocco" sia stato chiesto dalla Commissione Adozioni in vista della prossima firma di un accordo bilaterale sulle adozioni internazionali tra Italia e Vietnam. Al 29-1-2002 la situazione si è comunque sbloccata poichè alcune coppie hanno potuto partire senza problemi per il Vietnam.
    Dobbiamo far notare che un analogo problema è nato anche negli USA, vedere il documento Petizione USA
    10 Gennaio 2002                                      Tabella Enti per paese estero
    Domanda: Siamo in attesa dell'idoneità ed avremmo deciso di cominciare a frequentare una associazione per adottare un bambino nei paesi dell'EST: quali sono le associazioni ed i gruppi che operano in questi paesi ?

    Risposta: E' disponibile la nostra pagina 'Enti Autorizzati' per ogni dettaglio a riguardo di Enti ed Associazioni validate dalla Commissione Adozioni Internazionali . Una migliore 'panoramica' generale si può ottenere consultando invece la tabella Enti ordinata per paese estero, divisa per aree geografiche. 

       Domande pertinenti alle Adozioni Nazionali
    2 Marzo 2002                                 Come adottare - Adozione Nazionale
    Domanda: Ho presentato la domanda di Adozione presso il tribunale dei Minorenni di Milano ed in questa occasione, chiacchierando con altre coppie, si è discusso del 'Rischio giuridico': ancora non mi è chiaro totalmente il suo significato, potete aiutarmi ?

    Risposta:
    Va innanzitutto detto che il 'rischio giuridico' esiste solo per le adozioni nazionali. Per rischio giuridico si intende la possibilità che il bambino debba ritornare alla famiglia di origine (oppure ai parenti sino al 4° grado) durante il periodo di collocamento provvisorio, cioè quando il bambino sia già stato assegnato alla famiglia adottiva, ma in attesa del Decreto di Affidamento Preadottivo. I rischi, comunque non così frequenti, sono legati ai seguenti casi:
     
    1) Figli di madre che non vuole essere riconosciuta 
    In Italia, ogni donna può non riconoscere il figlio pur mantenendo il diritto di usufruire di tutta l’assistenza medico-sanitaria per il parto. La madre ha tempo 10 giorni dalla data della nascita per riconoscere il neonato, successivamente, dall’undicesimo giorno viene dichiarato lo stato di abbandono e il Tribunale cerca una famiglia a cui affidare il bambino. Il rischio giuridico permane per un breve periodo pari a circa due mesi, poi parte il periodo di 12 mesi di affido preadottivo, a conclusione dei quali l’adozione diventa definitiva.
    Il rischio giuridico in questo caso è tipicamente molto basso.
     
    2) Bambini tolti dalla custodia delle famiglie naturali dal Tribunale dei Minori.
    Nel secondo caso i bambini possono essere tolti alle famiglie di origine in qualsiasi età su segnalazione dei Servizi Sociali, i bimbi vengono affidati a strutture preposte (istituti o case famiglia). Il Tribunale dei Minori valuta se le difficoltà della famiglia di origine sono temporanee o permanenti; vengono proposti degli aiuti, sia di tipo economico che di supporto psicologico. Se il tribunale lo ritiene può proporre dei casi di affido (anche congiunto con la famiglia di origine); se il tribunale, passato un certo periodo di tempo, che varia da situazione a situazione, decide di emettere un “Decreto di adottabilità” cominciano i colloqui con le famiglie che hanno chiesto l’adozione. Il bambino viene collocato provvisoriamente in una di queste famiglie a seguito di un “Decreto di Collocamento Familiare”. La madre, il padre e i parenti biologici fino al 4° grado (anche i cugini) che abbiano rapporti significativi col minore, possono proporre impugnazione avanti alla Corte di Appello, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità usufruendo, se non possono permetterselo, dell’assistenza di un legale d’ufficio. La Corte di Appello emette una sentenza che deve essere notificata ai ricorrenti, questi ultimi possono, entro trenta giorni dalla notifica, effettuare un ultimo ricorso alla Corte di Cassazione, sempre usufruendo dell’assistenza di un legale d’ufficio se non hanno mezzi per dare incarico a un proprio avvocato.
    L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso deve essere fissata entro 60 giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
    Tutto questo iter ha tempi che non possono essere quantificati perché in alcuni casi la burocrazia crea ulteriori difficoltà (per esempio una sentenza del Tribunale firmata dal giudice diversi mesi dopo è stata notificata alla madre naturale 11 mesi dopo la data della sentenza stessa). Può anche succedere che la madre naturale non abbia fissa dimora o non si faccia rintracciare e quindi la notifica non viene consegnata; in questo caso la sentenza viene pubblicata sull’Albo Pretorio e dopo 20 giorni  vengono considerati scaduti i termini per un eventuale ricorso.
    Durante tutto questo periodo di tempo le informazioni alla famiglia adottiva sono spesso carenti.
     
    C’è da considerare che più tempo il bambino sta con la famiglia adottiva e meno sono le probabilità che venga accolto un ricorso dei parenti biologici, inoltre i tempi lunghi spesso disincentivano le famiglie naturali ad eseguire ulteriori ricorsi.
    Quando tutte le sentenze sono state emesse o sono scaduti i termini per i ricorsi, parte il periodo dell’affido preadottivo e dopo 12 mesi l’adozione diventa definitiva.
     
    Durante il periodo di rischio giuridico il Tribunale nomina un Tutore (per le coppie residenti a Milano e Provincia il Tutore è il Comune di Milano - Largo Treves 1,  con un’assistente sociale come referente). Il bambino ha residenza presso il Tutore, non può recarsi all’estero, le vaccinazioni di legge devono essere comunicate al Tutore per le iscrizioni presso la competente A.S.L. anche se eseguite presso quella di residenza della famiglia adottiva (per la  procedura di iscrizione alla A.S.L. si richiede un codice fiscale fittizio con cognome della famiglia adottiva).
     
    Gli interessi del bambino durante i vari giudizi vengono garantiti da due avvocati, uno nominato dal Tribunale dei Minori, l’altro dal Tutore.
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                 Aggiornato il 27-04-2022